LO STATUTO

ART. 1 (Costituzione)

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’Associazione senza fini di lucro  denominata: “Associazione Francesca Duchini  Studio del Pensiero Economico “

ART. 2 (Oggetto Sociale)

L’Associazione non ha scopo di lucro. Pertanto è esclusa la distribu­zione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

L’Associazione è, apolitica e apartitica, operante a livello nazionale ed internazionale.

Essa persegue i seguenti fini:

  • Promuovere, approfondire e valorizzare il contributo di Francesca Duchini – professore Ordinario di Storia del pensiero economico nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – allo sviluppo degli studi sulla storia del Pensiero economico;
  • Promuovere lo studio del Pensiero Economico e della Storia del Pensiero Economico.

Per raggiungere i predetti fini, l’Associazione potrà promuovere e coordinare ogni tipo di iniziativa culturale, in proprio o in collaborazione con altre istituzioni; potrà istituire anche premi volti a valorizzare lo studio storici del pensiero economico.

ART. 3 (Sede e durata)

L’Associazione ha la sede legale in Milano.

L’Associazione ha durata illimitata;  potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea Straordinaria (come disciplinato nel successivo Art. 8) .

ART. 4 (Soci)

Il numero degli soci è illimitato.

Possono aderire all’Associazione tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, federazioni, enti, comitati o circoli culturali – che condividano le finalità dell’Associazione.

Per divenire socio è necessario presentare una domanda di iscrizione al Presidente.

Con la domanda l’aspirante socio si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto e tutte le decisioni degli organi associativi, adottate i conformità della legge e dello Statuto ed a versare la quota associativa annuale ove deliberata.

Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate – entro 30 giorni dalla data di presentazione – e non è tenuto a dare giustificazione al richiedente sulla decisione definitiva.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie, avente ognuna i medesimi diritti:

–        Soci Ordinari

–        Soci Sostenitori

–        Soci Onorari (che sono esentati dal versamento della quota associativa)

La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso o per estromissione.

Il socio che intende recedere deve inviare al Presidente dichiarazione scritta.

L’estromissione è pronunciata dal Presidente per gravi motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto o per morosità e viene notificata a mezzo raccomandata A.R.

ART. 5 (Patrimonio ed esercizio sociale)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– fondo iniziale versato dai soci fondatori;

– quote annuali di associazione – il cui ammontare sarà deciso dal Consiglio direttivo entro il 30 gennaio di ogni anno – che saranno da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente;

– contributi ricavati da liberalità e convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni internazionali, i Paesi stranieri e con ogni e qualsiasi  Ente o Società, o persone, pubblici o privati, italiani ed esteri, erogati per l’attività svolta dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

– contributi liberi degli Associati

Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 6 (Organi dell’Associazione)

Organi  fondamentali dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea
  • il Presidente
  • il Consiglio Direttivo
  • il Segretario
  • il Tesoriere

Organi facoltativi e non strettamente necessari dell’Associazione sono:

  • il Probiviro
  • il Revisore dei Conti

Tutte le cariche sono gratuite.

La carica di Presidente è di durata triennale. Le cariche Segretario e Tesoriere sono cumulabili e vengono rinnovate al rinnovo del Presidente. Le cariche di Probiviro e Revisore dei Conti sono cumulabili.

ART. 7  (Assemblea)

Definizione e regole generali

L’Assemblea comprende tutti gli Associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa garantisce il democratico svolgimento della attività dell’Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto, non sono ammessi alle votazioni gli iscritti non in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione, che tuttavia possono partecipare comunque all’Assemblea e alla discussione.

L’associato può essere rappresentato in delega.

Nessun associato potrà aver più di una delega.

Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno su chiamata del Presidente o di almeno il 25% degli Associati.

E’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera a maggioranza semplice dei presenti.

E’  valido il voto per delega ad un altro Associato.

L’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, nomina il Consiglio Direttivo, in seno al quale potrà essere nominato il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, approva la relazione annuale e il rendiconto presentati dal Presidente, nomina se lo ritiene opportuno n.1 Proboviro.

La convocazione dell’Assemblea – anche via telefono, fax o posta elettronica, pubblicazione sul sito web dell’Associazione – deve avvenire almeno otto giorni prima della data stabilita.

Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, come regolamentato nel successivo art 16, su eventuali argomenti ritenuti strategici dal Presidente, nonché sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

E’ valido il voto per delega ad un altro associato.

ART. 8  (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, assume tutte le iniziative di interesse dell’Associazione escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Il Presidente dura in carica sino al termine del mandato, revoca o dimissioni e può essere rieletto.

Per le tutte le operazioni bancarie è richiesta la firma del Presidente.

Presiede l’Assemblea con diritto di voto.

Partecipa e presiede il Consiglio Direttivo, propone la nomina del Segretario e del Tesoriere.

Presenta alla fine di ogni anno solare all’Assemblea un rendiconto consuntivo di ogni esercizio ed una previsione di spesa per l’anno successivo.

In caso di suo impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni del componente più anziano del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

a)Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo, è composto da  3 a 7 membri ed è nominato dall’Assemblea che stabilisce il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio, se non lo ha fatto l’Assemblea, può eleggere al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Le cariche sono cumulabili.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se per qualunque motivo dovesse venir meno un componente del Consiglio, lo stesso provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Il nuovo componente rimarrà in carica sino a quando sarà in carica il Consiglio stesso.

Se dovesse venir meno, per qualunque motivo, il Presidente o la maggioranza dei Componenti del Consiglio, dovrà essere convocata l’Assemblea per la nuova nomina.

  1. b) Competenze del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete stabilire l’indirizzo dell’attività dell’Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all’Assemblea. Al Consiglio compete altresì dare concreta esecuzione alle delibere dell’Assemblea.

  1. c) Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono convocate con le stesse modalità previste per l’Assemblea; sono valide con la presenza della al maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti. E’ ammessa la presenza per teleconferenza e/o mediante  qualunque altro mezzo tecnologico che consente di appurare – a cura del Presidente – al di la di ogni dubbio la partecipazione effettiva del componente.

Delle riunioni viene redatto un sintetico verbale a cura del Segretario.

  1. d) Varie

Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa si rendesse vacante un seggio del Consiglio, subentrerà il primo socio fra i non eletti o, in  caso di parità di voti, il più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo può, in casi particolari e sotto la propria responsabilità, delegare la esecuzione di specifici compiti a singoli soci o a Commissioni costituite da soci o anche non soci.

ART. 10 (Il Segretario)

Il Segretario svolge le seguenti mansioni:

  1. a)tiene aggiornato il libro dei soci;
  2. b)provvede al disbrigo della corrispondenza;
  3. c)compila i verbali della seduta del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  4. d)firma la corrispondenza non dispositiva; 

ART. 11 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere compila, in collaborazione con eventuali Collaboratori Tecnici nominati dal Consiglio Direttivo, i rendiconti, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’ “Associazione”nonché i libri e documenti contabili.

ART. 12 (Probiviro)

Il Probiviro, se nominato dall’assemblea degli associati tra le persone di indiscusso spessore morale e culturale è competente a deliberare, in base ad equità, in via insindacabile ed inappellabile, su tutte le vertenze di qualsiasi natura tra gli associati.

Qualora per dimissioni od altro, il Probiviro decada dalla carica, l’assemblea degli associati provvede alla sostituzione.

ART. 13 (Revisore dei Conti)

Il  Revisore dei conti, se nominato dall’assemblea degli associati,  verifica i bilanci da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea e redi­ge una relazione di accompagnamento al bilancio.

Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 14 (Esercizio sociale, rendiconti, approvazioni)

Ogni esercizio dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 6 mesi dal termine dell’esercizio, il Tesoriere, o in sua mancanza il Presidente,  procede alla preparazione del rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il rendiconto verrà redatto secondo le tecniche contabili raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

Per l’esame del rendiconto finanziario, la convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire entro il 30 ottobre dell’anno successivo, convocata come disciplinato nell’art. 7.

Al termine di ogni esercizio sociale, saranno predisposti indici ed indicatori di performance relativamente all’attività finanziaria della Associazione. Tali indici saranno resi disponibili unitamente al rendiconto, e saranno pubblicati sul sito web dell’Associazione, così da poter fornire una puntuale rendicontazione sull’efficienza della raccolta dei fondi dell’Associazione,come raccomandato dalla “Commissione Aziende No-Profit” costituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

ART. 15 ( Liquidazione delle attività sociali)

In caso di cessazione dell’attività sociale l’Assemblea Straordinaria, convocata ai sensi di Statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in merito alla destinazione per fini culturali o di beneficenza delle attività sociali residue dopo l’avvenuta estinzione delle passività.

ART 16 (Modifiche dello Statuto)

Il presente Statuto è modificabile dall’Assemblea straordinaria degli Associati che dovrà deliberare alla presenza della maggioranza assoluta degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati. A parità di voti quello del Presidente vale doppio.

ART 17 ( Disposizioni finali e transitorie)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme in materia di associazioni senza scopo di lucro, le leggi speciali in materia e le norme in materia di associazioni senza scopo di lucro, le leggi speciali in materia e le norme del Codice Civile.